La nostra democrazia



La nostra democrazia

1. Il nome, la sede, il simbolo e la durata del Partito

a. Il nome del partito è “Meridionalisti Democratici – federalisti europei”, o in abbreviazione "Meridionalisti Democratici”.

b. La sede è fissata in Napoli, in Via di Pozzuoli, 86. Potranno essere istituite sedi in altri località a seguito di una specifica deliberazione assembleare.

c. Il Partito assume come proprio simbolo un logo costituito dalla scritta “Meridionalisti Democratici” in caratteri cubitali blu scuro, e da “federalisti europei” in minuscolo corsivo bianco, su uno sfondo celeste con margine superiore a forma di onda ricorrente, nella metà inferiore di un cerchio, internamente in giallo, esternamente in rosso, contente un nascente giglio giallo con una girandola a tre braccia, sovrapposta nella metà superiore del cerchio.

d. Il Segretario del Partito è responsabile del simbolo e ne autorizza l’uso secondo il regolamento approvato.

e. La durata del Partito è illimitata.

2. Iscrizione al Partito

a. Può iscriversi al Partito ogni persona che ne condivide le finalità, i valori fondanti e l’ispirazione politica.

b. L’iscrizione genera una reciproca assunzione di diritti e doveri tra gli iscritti e verso il Partito stabiliti in questo Statuto.

c. L’iscrizione al Partito è individuale e annuale, si completa attraverso la registrazione pagando la quota di iscrizione prevista, e ricevendo la tessera.

d. L’iscrizione richiesta è vagliata dal Consiglio dei Garanti che l’approvano, ovvero possono, per motivate ragioni, rifiutarla. Dopo l’approvazione è registrata nell’Anagrafe degli iscritti custodita presso il Consiglio dei Garanti.

e. L’iscrizione al Partito è incompatibile con:

(1) L’iscrizione a un altro partito italiano o a movimenti che concorrono a competizioni elettorali politiche o amministrative della Repubblica Italiana. Ove le condizioni politiche ricorrano e previa autorizzazione del Segretario politico, gli iscritti al partito potranno candidarsi in liste di altri partiti italiani, in liste civiche o in alleanze elettorali

(2) La partecipazione ad associazioni che comportino vincoli di segretezza o forme di mutuo sostegno che professino o pratichino idee in contrasto con i valori fondanti di cui al presente Statuto.

(3) La condanna in via definitiva per la violazione di leggi contrarie ai principi ed alle finalità del Partito.

3. L’organizzazione del Partito

Il partito è organizzato in struttura piramidale su base territoriale, con sezioni, coordinamenti provinciali, coordinamenti regionali, un consiglio generale, la segreteria, il segretario politico e il presidente. Un ruolo fondamentale è riservato all’Assemblea congressuale.

a. La Sezione

(1) La sezione del Partito è l’unità operativa di base su cui si fonda l’intera struttura del Partito e che permette il radicamento del Partito sul territorio.

(2) Una sezione può essere costituita con un minimo di 5 iscritti.

(3) E’ autorizzata la creazione, al massimo, di una sezione per ogni quartiere ufficialmente riconosciuto dal Comune di appartenenza in Italia e, nel caso dell’estero, al massimo di una sezione per comune.

(4) Se una sezione non riuscisse a sostenere un minimo di 5 iscrizioni per un periodo che superi i sei mesi, la sezione sarà accorpata ad un’altra nella zona geograficamente più prossima, per decisione dell’autorità provinciale, regionale o superiore del Partito.

(5) I membri della sezione si riuniranno di persona o via Internet almeno 10 volte all’anno e verbalizzeranno sia l’ordine del giorno sia le decisioni prese.

(6) La sezione eleggerà il segretario entro marzo di ogni anno, per una carica che durerà un anno, attraverso una procedura democratica.

(7) Il segretario della sezione sarà membro votante ex ufficio del Consiglio Generale del Partito.

(8) Una sezione che superi i 10 membri eleggerà anche un tesoriere che curerà gli aspetti contabili e finanziari della sezione.

i. Una sezione che superi i 19 iscritti eleggerà un delegato aggiunto al Consiglio Generale del Partito con diritto di voto per ogni 20 iscritti. Pertanto, una sezione che abbia dai 5 ai 19 iscritti avrà un solo un votante (il segretario) mentre una sezione con 20 a 39 iscritti avrà due votanti nel Consiglio Generale (il segretario più un delegato aggiunto), una sezione con 40 a 59 iscritti avrà tre votanti (il segretario più due delegati aggiunti), e così via. I delegati aggiunti al Consiglio Generale eletti dalle sezioni avranno una carica che durerà un anno da rinnovare in contemporanea con quella del segretario della sezione.

b. Il Coordinamento Provinciale

(1) Il coordinamento provinciale è formato dai segretari di tutte le sezioni operanti nella zona geografica ufficialmente designata come “provincia” dallo Stato Italiano. Non sono previsti “coordinamenti provinciali” nel caso di sezioni costituite all’estero.

(2) Il coordinamento provinciale si riunirà di persona o via Internet almeno 10 volte all’anno, verbalizzando sia l’ordine del giorno sia le decisioni prese.

(3) Il coordinamento provinciale eleggerà un Coordinatore Provinciale entro aprile di ogni anno attraverso un metodo democratico. Il Coordinatore Provinciale potrà essere scelto fra tutti gli iscritti nelle sezioni del Partito della provincia in questione.

(4) Il coordinamento provinciale che superi i 5 membri eleggerà anche un tesoriere che curerà gli aspetti contabili e finanziari della provincia. Il tesoriere dovrà essere, quando possibile, selezionato fra i tesorieri delle sezioni della provincia.

c. Il Coordinamento Regionale

(1) Il coordinamento regionale è formato dai coordinatori delle province ufficialmente assegnate a tale regione dallo Stato Italiano, e, nel caso di sezioni all’estero, dai segretari delle sezioni costituite nello stesso stato estero.

(2) Il coordinamento regionale si riunirà di persona o via Internet almeno 10 volte all’anno, verbalizzando sia l’ordine del giorno sia le decisioni prese.

(3) Il coordinamento regionale eleggerà un Coordinatore Regionale entro maggio di ogni anno attraverso un metodo democratico. Il Coordinatore Regionale potrà essere scelto fra tutti gli iscritti nelle sezioni del Partito della regione, o stato estero, in questione.

(4) Il coordinamento regionale eleggerà anche un tesoriere che curerà gli aspetti contabili e finanziari della sezione. Il tesoriere dovrà essere, quando possibile, selezionato fra i tesorieri delle sezioni della regione.



d. Il Consiglio Generale


(1) Il Consiglio Generale è l’organo che definisce gli orientamenti politici e programmatici del Partito, sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso Generale e delle decisioni assunte dall’Assemblea congressuale.

(2) Il Consiglio Generale è composto da tutti i segretari di sezione, i delegati aggiunti di sezione, i segretari provinciali, i segretari regionali, il segretario politico, il presidente del partito, i quali avranno diritto di voto.

(3) Il Consiglio Generale è composto anche dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Generale dei Garanti, senza diritto di voto;

(4) Il Consiglio Generale è rinnovato entro il giugno di ogni anno al termine delle elezioni delle sezioni, delle provincie e delle regioni.

(5) Il Consiglio Generale è convocato e presieduto, anche via Internet, dal presidente del Partito, almeno 4 volte all’anno, verbalizzando sia l’ordine del giorno sia le decisioni prese. Il Presidente può avvalersi di un ufficio di Presidenza, cooptato dal presidente stesso fra tutti gli iscritti.

(6) Il Consiglio Generale discute le scelte politiche significative per il Partito dando al Segretario politico la delega per la sua attuazione.

(7) Il Consiglio Generale:

(a) Determina autonomamente le forme di organizzazione e la pubblicità dei propri lavori;
(b) Conclude di regola le proprie riunioni con l’approvazione di documenti che fissano linee di azione e scelte impegnative per il Partito;
(c) Convoca il Congresso Generale, stabilisce il regolamento per lo svolgimento (anche via Internet) e l’ordine del giorno, raccoglie le candidature a Segretario politico, stabilisce le norme per la discussione del programma e per l’elezione del Segretario;
(d) Elegge la Segreteria su proposta del Segretario ed eventualmente organismi politici intermedi;
(e) Elegge il Tesoriere e il Comitato di Tesoreria; determina, in occasione di consultazioni elettorali, a maggioranza assoluta dei membri, le modalità con cui il Partito si presenta alle elezioni.

(8) Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Partito, o su richiesta del Segretario, o di almeno un terzo dei suoi membri, con l’ordine del giorno da essi fissato. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Partito, che può farsi coadiuvare da un Ufficio di Presidenza.

(9) Il Consiglio Generale approva, su proposta del Presidente, il proprio regolamento entro la prima sessione successiva a quella d’insediamento.

e. Il Segretario Politico Generale

(1) Il Segretario politico è il rappresentante politico del Partito, garante dell’ordinamento, ed è responsabile del programma sul quale ha ricevuto il mandato dell’Assemblea congressuale.

(2) E’ responsabile dell’uso del simbolo ai sensi dell’art. 2.

(3) E’ eletto con la maggioranza dei voti validamente espressi dagli iscritti al Congresso Generale, anche via Internet, e dura in carica due anni.

(4) . Le candidature a Segretario sono presentate al Consiglio Generale, prima del Congresso Generale convocato per la rielezione del Segretario. Insieme alla candidatura i candidati presentano il programma, in altre parole i punti programmatici, che intendono presentare al Congresso Generale per la discussione delle mozioni e il voto.

(5) La figura del Segretario politico s’ispira ai seguenti principi:

(a) Il Segretario è eletto direttamente dall’Assemblea congressuale Generale (di persona o via Internet) e a essa risponde delle proprie scelte politiche;
(b) Il Segretario è stato votato dall’Assemblea congressuale sulla base del programma e delle mozioni discusse durante l’Assemblea congressuale, e la sua azione politica deve mantenersi in linea con esso;
(c) Il Consiglio Generale stabilisce se l’elezione del Segretario debba avvenire a scrutinio segreto oppure a scrutinio palese;
(d) Il Segretario ha diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Generale e il Presidente deve provvedere entro 72 ore, anche via Internet;
(e) Il Segretario politico può essere revocato con voto a maggioranza motivato dei componenti l’Assemblea congressuale convocata su richiesta di un terzo dei suoi componenti, che può esprimersi anche attraverso Internet. In questo caso l’Assemblea congressuale elegge un reggente fino al nuovo Congresso Generale, che deve essere convocato non più tardi di sei mesi dalla data della revoca;
(f) In caso d’impedimento, o di dimissioni del Segretario, il Presidente subentra nella gestione e nell’indirizzo politico fino al nuovo Congresso Generale, che procede all’elezione del nuovo Segretario secondo le regole stabilite dal Consiglio Generale;
(g) Il Segretario è coadiuvato nella sua azione dalla Segretaria politica, i cui membri sono scelti e proposti dal Segretario e sono eletti, in un unico scrutinio, dal Consiglio Generale. Il Segretario può decidere, motivandola, la sostituzione o l’integrazione di uno dei componenti della Segreteria. In entrambi i casi si procede con la medesima regola prima descritta.

(6) Il Segretario politico Generale nomina tre vice segretari nazionali, uno per la Sicilia, uno per gli altri territori dell’ex Regno delle Due Sicilie, e un altro per le zone al di fuori dall’ex Regno delle Due Sicilie (centro e nord Italia e estero). I tre vice segretari devono essere confermati dall’Assemblea congressuale o, quando non è in sessione l’Assemblea congressuale, dal Consiglio Generale.

f. Il Presidente del Partito

(1) Il Presidente del Partito è eletto durante l’Assemblea congressuale, con la maggioranza dei voti validamente espressi dall’Assemblea, anche via Internet. Il Presidente del Partito presiede l’Assemblea congressuale e il Consiglio Generale.

(2) In caso d’impedimento, o di dimissioni del Presidente, il Consiglio Generale, opportunamente convocato dal Segretario politico, elegge entro una settimana il nuovo Presidente, il quale rimarrà in carica fino al prossimo Congresso Generale.

(3) Il Presidente è responsabile della convocazione, anche via Internet, delle riunioni del Consiglio Generale, della definizione dell’agenda degli argomenti di discussione e della disposizione delle regole per lo svolgimento dell’Assemblea congressuale, anche via Internet.

(4) Il Presidente può avvalersi di un Ufficio di Presidenza da lui nominato.

g. Il Consiglio dei Garanti

Il Consiglio dei Garanti è composto da 5 componenti che non fanno parte di organi di direzione politica del Partito, eletti dal Congresso Generale, e dura in carica due anni. I suoi compiti sono:

(1) Attenersi ai criteri d’indipendenza e imparzialità;

(2) Eleggere il proprio Presidente, con la maggioranza dei voti validamente espressi;

(3) Adottare un Regolamento interno per l’esercizio delle proprie funzioni e definire un Regolamento disciplinare entro un mese dalla sua elezione;

(4) Reintegrare i membri venuti meno per dimissioni o altra causa;

(5) Vigilare su casi di discriminazione che siano sottoposti ed esprimersi applicando le norme di disciplina;

(6) Dirimere le controversie che possono crearsi all’interno degli organi del Partito;

(7) Verificare la corretta applicazione delle norme statutarie;

(8) Verificare e approvare le norme contenute nel Regolamento Finanziario;

(9) Approvare le iscrizioni al Partito, custodire l’Anagrafe degli iscritti e controllare la corretta applicazione del tesseramento;

(10) Assumere la direzione del Partito nel caso d’impossibilità o dimissioni sia del Segretario sia del Presidente fino alla convocazione dell’Assemblea congressuale.

h. Il Tesoriere

(1) Il Tesoriere del Partito è eletto, unitamente al Comitato di tesoreria di cui fa parte, dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente dello stesso, con la maggioranza dei voti validamente espressi.

(2) Il Tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative del Partito. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale attiva e passiva del Partito. Il Regolamento finanziario ne disciplina i poteri.

i. Il Comitato di Tesoreria

(1) Il Comitato di Tesoreria è eletto, unitamente al Tesoriere, dal Consiglio Generale su proposta del Presidente dello stesso, con la maggioranza dei voti validamente espressi.

(2) Il comitato di tesoreria elegge tra i suoi membri un Presidente che ne cura la convocazione, definisce ed adotta il Regolamento finanziario del Partito entro la prima riunione di convocazione.

(3) Il Comitato di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del Partito, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento finanziario Generale, verificando che l’attività del Tesoriere corrisponda a quanto stabilito. Ogni anno rende pubblico presso il sito internet del Partito il bilancio delle entrate e delle uscite e del saldo patrimoniale e, contemporaneamente, una relazione annuale di tesoreria che identifichi le variazioni rispetto il bilancio dell’anno precedente. Sia il bilancio sia la relazione annuale di tesoreria sono in precedenza approvati dal Consiglio Generale.

(4) Nel momento in cui il Partito dovesse ricevere fondi di finanziamento pubblici, il bilancio sarà certificato da una società di auditing esterna al Partito. Tale certificazione verrà nel più breve periodo pubblicata presso il sito internet del Partito.

j. Il Congresso Generale

(1) Il Congresso Generale (o Assemblea congressuale nazionale) è l’espressione suprema della democrazia del Partito.

(2) Tutti gli iscritti al Partito in regola con le quote d’iscrizione e registrati dal Coordinatore Regionale e comunicati al Presidente del Partito entro la data stabilita dal Presidente stesso, avranno diritto di voto nell’Assemblea congressuale nazionale.

(3) Il Congresso Generale, attraverso il voto a maggioranza degli aventi diritto:

(a) Decide il programma del Partito e approva documenti di orientamento politico vincolanti per la sua azione;
(b) Approva lo Statuto del Partito e le sue eventuali modifiche, con il voto qualificato dei due terzi degli aventi diritto;
(c) Elegge il Presidente del Partito, il Segretario, e il Consiglio dei Garanti.

(4) Il Congresso Generale si svolge in via ordinaria ogni due anni. E’ convocato dal Consiglio Generale che nella stessa seduta acquisisce l’elenco delle iscritte e degli iscritti. Nella stessa data le iscrizioni ai fini congressuali sono bloccate. Un regolamento congressuale, approvato dal Consiglio Generale, stabilisce l’ordine del giorno e le norme per l’elezione degli organi politici e amministrativi e per lo svolgimento del Congresso.

(5) L’Assemblea congressuale nazionale potrà svolgersi secondo diverse modalità in base alla tecnologia esistente, purché permetta l’interazione e la massima partecipazione di tutti gli iscritti. Pertanto, sarà possibile, per esempio, che l’intera Assemblea congressuale nazionale si svolga via Internet, oppure si potrà convocare di persona gli iscritti in opportune sale in diverse città, collegate via Internet fra loro, oppure si potrà svolgere la tradizionale assemblea di persona presso un sito raggiungibile con non più di un giorno di viaggio utilizzando i trasporti pubblici italiani.

(6) L’Assemblea congressuale nazionale è regolarmente riunita, anche via Internet, con la presenza dei partecipanti iscritti che in quel momento formano la maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto.

(7) L’Assemblea congressuale nazionale può essere chiamata a esprimersi su qualsiasi tema in qualsiasi momento anche solo attraverso Internet qualora il Segretario, ovvero un terzo dei componenti, lo richiedano. In questo caso, la tecnologia disponibile potrebbe essere utilizzata anche per svolgere votazioni da completare entro sette giorni, anche via posta elettronica, purché gli indirizzi siano quelli registrati dai Coordinatori Regionali e comunicati al Consiglio dei Garanti prima delle votazioni.

4. Diritti e doveri delle iscritte e degli iscritti

a. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di partecipare, ricevendo informazioni, alla vita del Partito, contribuendo alla formulazione delle sue scelte, attraverso liberi interventi nelle discussioni e nella formulazione delle proposte, esprimendo e sostenendo in ogni sede, di partito o pubblica, ed attraverso ogni mezzo, le proprie posizioni ideali, culturali e politiche, sempre e comunque anche con idee non sostenute dalla maggioranza del Partito.

b. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di richiedere la convocazione degli organismi di cui fa parte, la promozione di referendum su temi di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, secondo le modalità stabilite dal regolamento adottato, come anche la costituzione di gruppi tematici o politici.

c. In particolare ogni iscritta e iscritto al Partito ha il diritto di:

(1) Partecipare all’elezione degli organi dirigenti del Partito ed essere candidati a farne parte;

(2) Essere candidati a far parte di delegazioni al Congresso Generale a ogni livello;

(3) Avanzare proposte di candidature per le elezioni politiche nazionali e locali, per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati.

(4) Chiedere, alla presenza d’inadempienze degli organi dirigenti, di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;

(5) Presentare ricorso al Consiglio dei Garanti, ricevendone tempestiva risposta, su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti.

d. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di concorrere con il proprio impegno all’azione politica del Partito, e dei suoi rappresentanti politici, contribuendo alla diffusione delle posizioni politiche e dei valori fondanti del Partito, nel rispetto delle norme statutarie e delle leggi dello Stato. In particolare ogni iscritta e iscritto al Partito ha il dovere di:

(1) Rispettare le regole dello Statuto;

(2) Partecipare in modo attivo e democratico alla vita del Partito;

(3) Concorrere con il proprio impegno all’azione politica del Partito;

(4) Pagare regolarmente la quota d’iscrizione, secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario, contribuendo al sostegno finanziario del Partito.

5. Procedure disciplinari

a. Un azione disciplinare può essere intrapresa nei confronti di un iscritto che compia atti ritenuti contrari alla linea del Partito, violazioni del presente Statuto, violazioni dei regolamenti pubblicati dal Partito, o che creasse imbarazzo al Partito attraverso comportamenti personali oggetto di indagine da parte della magistratura e sfociati in un rinvio a giudizio.

b. L’azione disciplinare ha inizio con un rapporto scritto da parte di un membro del Consiglio Generale in cui si formula una specifica contestazione.

c. Il rapporto dovrà essere consegnato all’accusato dal segretario della sezione di appartenenza, o da parte del livello gerarchico immediatamente superiore, entro tre mesi dall'avvenuta conoscenza della presunta violazione, a pena di decadenza della procedura disciplinare. In contemporanea una copia del rapporto di contestazione è fornita agli altri membri del Consiglio Generale.

d. L’accusato avrà quindici giorni di calendario per rispondere alle contestazioni, consegnando una memoria scritta al proprio segretario di sezione o ai livelli gerarchici superiori. L’iscritto ha il diritto di essere ascoltato di persona o via Internet dal Consiglio Generale prima che sia presa una decisione nei suoi confronti.

e. Il Consiglio Generale deve deliberare entro quindici giorni dalla ricezione della memoria difensiva se infliggere una delle sanzioni disciplinari elencate di seguito, a pena di decadenza della procedura disciplinare, con una maggioranza di due terzi. Il voto potrà avvenire sia di persona, sia via Internet. La decisione del Consiglio Generale deve essere motivata basandosi sull’accertamento della violazione.

f. La sanzione deve essere comunicata per iscritto dalla Segreteria Generale all’accusato via posta elettronica privata, tutelando la privacy della persona, entro due giorni dalla decisione del Consiglio Generale. Le sanzioni sono:

(1) il richiamo scritto

(2) la rimozione da un incarico elettivo interno

(3) la sospensione per un periodo da un mese a un anno

(4) l’espulsione

g. L’accusato ha il diritto di appellarsi per iscritto al Consiglio dei Garanti entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione per chiedere l’annullamento della sanzione o per la sua riduzione a una più lieve, presentando una nuova memoria difensiva.

h. Il Consiglio dei Garanti deve confermare ogni azione disciplinare entro sette giorni da un eventuale appello o entro 14 giorni dalla decisione del Consiglio Generale in caso di mancato appello. La decisione sarà pubblicata sul sito Internet ufficiale del Partito solo con l’autorizzazione del Consiglio dei Garanti. In ogni altro caso, la privacy della persona coinvolta dovrà essere tutelata.

i. Instaurato il procedimento disciplinare, il Consiglio Generale, sentito il parere del Consiglio dei Garanti, può infliggere una sospensione cautelare in casi particolarmente gravi, fino alla fine del procedimento disciplinare, decidendo anche se pubblicizzare o meno tale sospensione nell’interesse del Partito, tutelando nei limiti del possibile la privacy dell’iscritto. In ogni caso è prevista la sospensione cautelare per chi è stato rinviato a giudizio per reati di cui al punto 3, e tale sospensione vale fino al proscioglimento o comunque fino all'ultimo grado di giudizio.

6. L’attività economica

a. Il Partito ha una propria autonomia patrimoniale che dipende dagli atti e dai rapporti giuridici, economici e patrimoniali da esso posti in essere.

b. Il Regolamento Finanziario Generale è definito e approvato dal Comitato di Tesoreria entro il termine di cui all’art. IV.9 secondo comma.

c. Le norme in esso contenute, preventivamente sottoposte ad approvazione da parte del Consiglio Generale dei Garanti, costituiscono parte integrante dello Statuto.

d. In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali è espressamente stabilito che:

(1) Il Partito non può distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della sua attività salvo diverse disposizioni di legge;

(2) in caso di scioglimento della struttura organizzativa il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto secondo quanto stabilito dall’Assemblea;

(3) La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.